Art. 22.
(Disciplina dei fondi comuni d'impresa).

      1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ai fondi istituiti ai sensi dell'articolo 21 della presente legge non si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, in materia di gestione collettiva del risparmio.
      2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei fondi è affidata a un depositario. Possono assumere l'incarico di depositario le banche, le società di intermediazione mobiliare, le imprese di investimento e le società di gestione del risparmio italiane o autorizzate ad operare in Italia. Al depositario si applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e 38, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

 

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1998, n. 58, e successive modificazioni.
      3. Agli organi di gestione e di controllo dei fondi si applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e 40, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
      4. Ai fondi si applicano le disposizioni degli articoli 2527, primo comma, 2530, 2538, commi secondo, quarto e quinto, e 2540 del codice civile, nonché degli articoli 45, commi 1, 2, 6, lettere b), c) e c-bis), 7 e 8, e 48, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della presente legge, si applica l'articolo 45 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni.
      5. Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 43, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i fondi istituiti mediante accordi a livello multi-aziendale sono suddivisi in tanti comparti quante sono le aziende aderenti al piano.
      6. I fondi sono considerati investitori professionali agli effetti delle disposizioni stabilite dagli articoli 30 e 100, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.